“La crisi finanziaria ha dimostrato che in molti paesi dell’Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano adeguati, soprattutto di fronte alle difficoltà di intermediari con strutture organizzative complesse e con una fitta rete di relazioni con altri operatori finanziari.”

Queste sono parole riportate nella BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che prosegue:

“Le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso [..] l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti”.

In Italia, come in quasi tutti i paesi del mondo, le banche sono sottratte al fallimento, il che non vuol dire che una banca non vada in crisi. Ciò significa che la crisi di una banca viene gestita con strumenti diversi da quelli di diritto comune, che possono portare comunque, al pari del fallimento, all’estinzione del soggetto.

Le banche sono sottratte al fallimento e sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, dove l’aggettivo amministrativo indica che è una procedura affidata alle autorità di settore (Banca d’Italia e non solo).

Solitamente gli strumenti per la gestione delle crisi bancarie sono due: la liquidazione coatta amministrativa per l’appunto, e l’amministrazione straordinaria.

In realtà, il ventaglio degli strumenti a disposizioni delle autorità creditizie per governare una crisi bancaria è molto più ampio, si pensi a:

– lo strumento della cessione di rapporti giuridici (art. 58 TUB)

– le fusioni (che possono risolvere problemi nell’interesse dei creditori),

– i fondi di tutela dei depositi,

– cartolarizzazione,

– articoli 78-79 TUB, che riguardano i cosiddetti provvedimenti straordinari.

 

Con questa direttiva, si affiancano ai due strumenti principe di prima, lo strumento della risoluzione.

Con la risoluzione di una banca si dà potere alle autorità di risoluzione di intervenire qualora si ravvisi uno dei seguenti casi:

  1. La banca è in (o è a rischio di) dissesto;
  2. Un aumento di capitale, o la sottoposizione a vigilanza, non consentano di evitare il dissesto dell’istituto;
  3. L’applicazione della liquidazione coatta amministrativa non consente di salvaguardare la stabilità sistemica.

Gli strumenti utilizzabili nella risoluzione bancaria sono:

  • La vendita di attività di un acquirente privato
  • Il trasferimento di attività deteriorate a un veicolo che ne gestisca la liquidazione
  • Il trasferimento temporaneo di attività e passività a un’entità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato.
  • Il BAIL IN.

Eccoci giunti al BAIL IN.

Esso si sostanzia in una serie di misure che le autorità di risoluzione possono adottare per procedere alla ricapitalizzazione di una banca, al fine di rispristinare una adeguata operatività dell’istituto nel mercato.

Obiettivo del bail in è quello della ricapitalizzazione dell’istituto, passando da una situazione di dissesto ad una situazione di nuova operatività.

La nota più importante da rilevare è che le risorse finanziarie utilizzate per la ricapitalizzazione provengono dagli azionisti e dai creditori, evitando quindi un costo per la comunità.

Il meccanismo del bail in prevede sia una lista di passività escluse, sia diversi gradi di gerarchia nella sua applicazione.

In particolare, sono completamente esclusi dal bail in:

  • I depositi di importo inferiore a 100.000€
  • I debiti verso dipendenti e i debiti commerciali
  • Le passività e gli strumenti garantiti
  • Le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni
  • Le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni
  • Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito

Con riferimento al principio di gerarchia si legge nella BRRD:

“Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca”.

L’ordine di priorità per il bail in è il seguente:

  1. Gli azionisti;
  2. I detentori di altri titoli di capitale,
  3. Gli altri creditori subordinati;
  4. I creditori chirografari;
  5. Le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
  6. Il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

 

È fondamentale che le banche procedano ad informare la clientela, soprattutto i clienti che sono interessati ad acquistare azioni dell’istituto, i quali si troverebbero nella situazione di maggior rischio nel caso di applicazione di bail in, dovendo sopportare per primi le eventuali conseguenze.

Stesso discorso vale per gli investitori in obbligazioni le quali, in virtù del principio di convertibilità in azioni, sono strumenti a rischio. È preferibile pertanto investire in certificati di deposito, coperti dal Fondo di garanzia.

Infine sono soggetti a rischi assimilabili a quelli degli azionisti, coloro che detengono strumenti il cui rimborso è subordinato.

 

Come già detto nel precedente articolo, l’applicazione del bail in avverrà dal 2016. Tuttavia può essere già utilizzato da quest’anno come è successo per Banca Romagna (Brc), i cui investitori sono stati salvati in via eccezionale dal fondo delle BCC.

Per coloro che desiderassero maggiori informazioni possono trovare i documenti originali inerenti BRRD nel sito di Banca D’Italia alla voce media.